
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dato ragione al Comune di Bagno a Ripoli nella vicenda del progetto di disboscamento a Candeli. Con una sentenza depositata dopo l’udienza del 16 giugno scorso, il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla società agricola Compturist contro il diniego dell’autorizzazione paesaggistica per trasformare circa 3,6 ettari di terreno – di cui quasi 3 ettari di bosco – in pascoli e colture foraggere per un allevamento ovino.
L’area interessata si trova in località Riseccoli, a Candeli. Il progetto era stato presentato nel 2021 come intervento di “ripristino” di un antico utilizzo agricolo. In una prima fase aveva ottenuto il via libera della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza, ma il Comune aveva successivamente riaperto l’istruttoria ritenendo la documentazione incompleta e non sufficiente a rappresentare il reale valore paesaggistico dei luoghi.
Proprio questo è uno dei punti centrali della sentenza. Secondo il Tar, il Comune era pienamente legittimato a rivalutare il progetto perché il procedimento non si era ancora concluso e non esisteva alcun provvedimento definitivo favorevole alla società. La riapertura dell’istruttoria, spiegano i giudici, era giustificata dall’emersione di nuovi elementi che evidenziavano il pregio dell’area.

Nel riesame è emerso che il bosco costituisce oggi un elemento identitario del paesaggio locale. L’area comprende infatti il percorso escursionistico “Borghi e colline”, un tratto di viabilità storica e la radura di Pian della Cita, punto panoramico con vista su Firenze. Il disboscamento avrebbe alterato in maniera significativa questi valori paesaggistici.
Un principio ribadito con forza nella sentenza riguarda proprio il valore del bosco. Anche se nato spontaneamente su terreni un tempo agricoli, dopo oltre settant’anni di crescita esso ha acquisito un’autonoma rilevanza paesaggistica ed ecologica. Per i giudici la tutela del paesaggio non riguarda soltanto gli assetti storici, ma anche quelli che nel tempo sono diventati parte integrante dell’identità del territorio.
Il Tar respinge anche tutte le altre contestazioni della società, comprese quelle sulla presunta irregolarità del procedimento e sulla mancata sospensione dell’iter in attesa di un progetto complessivo per il compendio agricolo. Anzi, osserva che Comune e Soprintendenza avevano persino indicato possibili modifiche progettuali per rendere compatibile un eventuale nuovo intervento, senza che queste fossero recepite dalla società.
La conclusione è netta: il ricorso viene respinto integralmente e il diniego del Comune resta valido. Le spese di giudizio, considerata la particolarità della vicenda, sono state compensate tra le parti.

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