
Il braccio di ferro legale sul parcheggio temporaneo adiacente al Viola Park si arricchisce di un nuovo capitolo. Lo scorso 22 giugno è stato formalmente notificato al Comune di Bagno a Ripoli un nuovo ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. L’azione legale, promossa sempre da alcuni residenti storici delle aree confinanti (tra cui via della Villa i Cedri e via delle Sentinelle), mira all’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31 marzo 2026 , con la quale l’Amministrazione ha confermato l’uso temporaneo dell’area di sosta da circa 500 posti auto a servizio del centro sportivo della Acf Fiorentina.
Si tratta dell’ennesimo atto di una complessa vicenda urbanistica: la precedente delibera comunale (la n. 127/2023), che aveva originariamente autorizzato l’opera, era stata infatti definitivamente annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1884 del marzo 2026. Il Tar chiedeva al Comune di riesaminare la questione e motivare in modo più approfondito la compatibilità dell’intervento con il Piano strutturale, oltre a fissare un termine certo per la durata dell’utilizzo temporaneo.
Il Comune – secondo quanto si afferma nel nuovo dettagliato ricorso (18 pagine) predisposto dall’avvocato Antonio Bechi – ha tuttavia scelto la strada della “riedizione del potere”, approvando un nuovo provvedimento per sanare i vizi riscontrati dai giudici amministrativi; una scelta ritenuta dai cittadini confinanti come un’insistenza inaccettabile a favore dei “poteri forti”, che calpesta le legittime preoccupazioni di chi sul territorio ci vive.
Le contestazioni si concentrano su quattro aspetti principali.
1) Secondo i ricorrenti, il Comune non avrebbe dimostrato in modo adeguato che l’uso dell’area come parcheggio sia compatibile con il Piano strutturale. La delibera, sostengono, si limiterebbe a evidenziare la natura reversibile delle opere realizzate, la permeabilità del suolo e la presenza di alberature, senza affrontare il nodo centrale: la compatibilità urbanistica di un parcheggio da circa 500 posti auto in un’area rurale periurbana tutelata dal punto di vista paesaggistico.
2) Un secondo motivo riguarda l’interesse pubblico che giustifica la deroga urbanistica. Nel ricorso si sostiene che l’esigenza originaria del parcheggio fosse legata all’attesa delle infrastrutture collegate alla tramvia. Tuttavia, viene evidenziato come il parcheggio scambiatore previsto nell’ambito del progetto tramviario sia già entrato in funzione nel 2025. Per questo motivo, secondo i residenti, verrebbe meno il presupposto dell’interesse pubblico straordinario necessario per autorizzare un uso temporaneo in deroga.
3) Al centro delle contestazioni c’è anche la questione della durata dell’autorizzazione. La nuova delibera fissa il termine dell’utilizzo al 1° febbraio 2027, ma prevede la possibilità di proroghe in caso di ritardi nella realizzazione o nell’entrata in esercizio della tramvia. Una previsione che, secondo i ricorrenti, riproporrebbe lo stesso problema già evidenziato dal Consiglio di Stato: l’assenza di una scadenza realmente certa e indipendente da eventi futuri e incerti.
4) Infine viene contestata la scelta del Comune di attribuire efficacia retroattiva alla nuova delibera. Secondo il ricorso, l’amministrazione non potrebbe “sanare” a posteriori gli effetti del precedente provvedimento annullato dai giudici amministrativi, ma dovrebbe eventualmente adottare un nuovo atto valido solo per il futuro.
Nel ricorso vengono inoltre richiamate le criticità legate alla viabilità locale. I residenti lamentano l’impatto dei flussi di traffico sulle strette strade di accesso all’area, in particolare via della Villa i Cedri e via delle Sentinelle, oltre ai disagi derivanti dall’aumento di rumore, polveri e dalla trasformazione del paesaggio circostante.
I ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione cautelare della delibera in attesa della decisione nel merito da parte del Tar.

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